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Mantenimento dei figli maggiorenni:

Nessuno sconto per il padre che deve mantenere il figlio maggiorenne fuoricorso.

14.11.2022















La Corte di Cassazione con Sentenza n.32727 del 7.11.2022 si è espressa sull'obbligo del mantenimento del figlio maggiorenne che non ha potuto sostenere gli esami per l'inadempimento del padre al pagamento delle tasse universitarie.

In buona sostanza un ex marito ricorreva in appello, in forza delle Leggi ex art. 710 c.p.c. e art. 9 L. n.898/70, chiedendo la revoca degli assegni di mantenimento e di ogni altro onere in capo a lui a qualsiasi titolo; nei confronti della sue ex moglie e dei suoi figli. Premesso che il Tribunale di secondo grado ha accolto il suddetto ricorso e che a seguito di tale Sentenza, madre e prole, hanno fatto ricorso in Cassazione asserendo che il figlio maschio non ha potuto portare a compimento gli studi universitari, non per sua inerzia; ma proprio a causa dell'inadempimento del padre sul quale grava l'obbligo di contribuzione del 70% al pagamento delle tasse universitarie.

Gli Ermellini, rivalutando la questione, sono giunti alla conclusione per cui: l'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non autosufficienti dev'essere fondato su un accertamento di fatto che abbia riguardo all'età, all'effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica, all'impegno rivolto verso la ricerca di un'occupazione; nonchè alla complessiva condotta tenuta dall'avente diritto. Pertanto se il padre non avesse interrotto ogni pagamento, anche al figlio maschio, quest'ultimo ben avrebbe potuto essere già laureato. Per questi motivi la Suprema Corte ha accolto il ricorso.

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