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Vacanze rovinate:

Danno alla persona e codice del turismo.

6.3.2023



La Cassazione III° Sez. Civ., con Sentenza n. 5271 del 24.2.2023 si è espressa in materia di “danno alla persona” correlato al codice del turismo qualora una vacanza da sogno si dovesse trasformare in un incubo a causa dell’inadempimento del tour operator.

Nella fattispecie in argomento due soggetti hanno convenuto in giudizio, innanzi al Giudice di Pace, il tour operator al quale si erano rivolti per le vacanze. Tutto ciò dopo quasi un anno e mezzo dal termine del viaggio.

Tale scelta portò ad un esito vittorioso, ma solo temporaneo, in quanto il Tribunale di N., successivamente, ha riformato integralmente la sentenza impugnata; rigettando le domande attoree, per intervenuta prescrizione.

Tre sono i passaggi argomentati del Tribunale: Il “danno alla persona” di cui all'art. 44 co. 2, del Codice del Turismo va inteso soltanto come “danno fisico”. I “danni diversi da quelli alla persona” di cui all'art. 45 del medesimo Codice non possono essere quelli patrimoniali, essendo questi ultimi, in caso di vacanza rovinata, risarcibili a prescindere e già oggetto di normative speciali. Infine, non rientrando nel concetto di “danno fisico”, i danni morali lamentati dagli attori sono disciplinati dall'art. 45 del Codice in argomento e il relativo diritto al risarcimento è soggetto a prescrizione annuale.

La questione arriva sino alla Corte degl’Ermellini, i quali, accogliendo la prospettazione dei ricorrenti, cassano la Sentenza impugnata sulla base dei seguenti presupposti: da ormai molti anni, il danno non patrimoniale è stato individuato come categoria ampia e omnicomprensiva di qualsiasi pregiudizio non suscettibile di valutazione economica.

In sostanza, stando alla normativa nazionale d’attuazione della direttiva n. 90/314 CEE, art 5; stando altresì all’interpretazione della Corte di Cassazione, il danno non patrimoniale da vacanza rovinata è risarcibile ex art. 2059 c.c. per espressa previsione di legge; con prescrizione triennale ex art 44 del Codice del Turismo. L'azione legale nei confronti del tour operator è stata pertanto accolta.

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